Risoluzione delle controversie
1. Un ricorso gratuito
Ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 130/2015), il consumatore può ricorrere a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) — conciliazione o mediazione — per la composizione amichevole di una controversia con un professionista. aderisce a tal fine al seguente organismo.
2. Recapiti dell'organismo ADR
3. Condizioni di accesso
L'organismo può essere adito soltanto se:
- ha prima inviato un reclamo scritto al nostro servizio clienti, a , e questo non ha portato a una soluzione soddisfacente entro due mesi;
- la sua richiesta è presentata entro un termine massimo di un anno da tale reclamo scritto;
- la controversia non è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un giudice.
La procedura è gratuita o a costo minimo per il consumatore, secondo il regolamento dell'organismo. Non la priva di alcun ricorso giurisdizionale: può in qualsiasi momento adire il giudice competente, conformemente all'articolo 15 delle condizioni generali.





